NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I° - Disposizioni generali

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Riferimento alle tavole grafiche del P.R.G.

TITOLO II°  - Definizioni urbanistico - edilizie ed elementi per l'applicazione della normativa

Art. 3 - Indici di fabbricazione

Art. 4 - Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici

Art. 5 - Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 6 - Vincolo della superficie fondiaria corrispondente alle utilizzazioni edilizie

Art. 7 - Interventi su aree di proprietà diverse

Art. 8 - Destinazioni d'uso - Destinazioni commerciali piano di sviluppo e adeguamento

TITOLO III° - Divisione del territorio comunale in zone - Norme relative - Zonizzazione - Prescrizioni generali

Art. 9 - Divisione del territorio comunale in zone

Art. 10 - Zona A - Centro storico

Art. 10 bis - Zona Borgo S. Maura

  • A - Restauro (Grado di protezione 1)

  • B - Risanamento conservativo (Grado di protezione 2)

  • C - Ristrutturazione edilizia (Grado di protezione 3)

  • D - Demolizione senza ricostruzione (Grado di protezione 4)

Art. 11 - Zona A 1 - Comparti e/o edifici di interesse storico - Ambientale

Art. 11 bis - Zona B0 - Residenziale estensiva di completamento

Art. 12 - Zona B1 - Residenziale semintensiva di completamento

Art. 13 - Zona B2 - Residenziale semiestensiva di completamento

Art. 14 - Zona B3 - Residenziale - Commerciale di completamento

Art.14/bis - Zona B - Speciale

Art. 15 - Zona C1A - P.E.E.P.approvato-P.E.E.P.di progetto

Art. 16 - Zona C1B - Piano di lottizzazione approvato

Art. 17 - Zona C1C - STRALCIATO

Art. 18 - Zona C1D - STRALCIATO

Art. 19 - Zona C2 - Residenziale-Semiestensiva di progetto

Art. 20 - Zona D1A - Produttiva di completamento

Art. 21 - Zona D1B - Turistico alberghiera

Art. 22 - Zona D1C - Produttiva con P.di L. approvato

Art. 23 - Zona D1D - Turistica - Attracco fluviale

Art. 23 bis - Attività censite dalla L.R. 11/87

Art. 24 - Zona D2A - Produttiva di recupero

Art. 25 - Zona D2B - Produttiva di progetto

Art. 26 - Zona D2C - Turistico-Sportiva

Art. 27 - Zona E - Agricola

Art. 28 - Zona F1 - Istruzione

Art. 29 - Zona F2 - Attrezzature di interesse comune

Art. 30 - Zona F3 - Verde attrezzato a parco gioco e sport

Art. 31 - Sedi viarie, piazze e parcheggi

Art. 32 - Zona di tutela ambientale

Art. 32 bis - Verde privato vincolato

Art. 33 - Zone di rispetto stradale e fluviale

Art. 34 - Zona di rispetto cimiteriale

Art. 35 - Zona di rispetto del depuratore

Art. 36 - Zona ferroviaria

Art. 37 - Percorsi pedonali

Art. 38 - Nuclei e/o edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85

Art. 39 - Deroghe

Art. 40 - Ambiti di salvaguardia ambientale

Art. 41 - Edifici condonati

Art. 42 - Edifici con tipo di intervento codificato

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti norme tecniche di attuazione regolano la disciplina urbanistica del Comune di Polesella ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia nazionale e regionale.

Tutte le attivit
à comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale devono rispettare le prescrizioni di carattere generale e particolare previste dal presente testo di Norme Tecniche di Attuazione, congiuntamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio comunale, allo scopo di regolare le attività stesse nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.

Tutte le disposizioni concernenti le concessioni e le autorizzazioni a
costruire, la Commissione Edilizia, I'esecuzione delle opere, la statica e la sicurezza degli edifici e dei cantieri, I'igiene, le sanzioni, ecc. sono contenute nel Regolamento Edilizio.

Qualora dovessero verificarsi delle discordanze tra le prescrizioni del Regolamento Edilizio, il Regolamento di Igiene e le Norme Tecniche di Attuazione avranno prevalenza le presenti norme.

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Art. 2 - RIFERIMENTO ALLE TAVOLE GRAFICHE DEL P.R.G.

Tutto il territorio del Comune di Polesella si intende sottoposto alla disciplina del Piano Regolatore Generale in conformità alle specifiche indicazioni grafiche e relative legende contenute negli elaborati di progetto. Nel caso di incongruità tra le tavole di progetto del P.R.G., si intendono prevalenti le disposizioni contenute nella tavola di zonizzazione in scala 1: 2000.

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TITOLO II° - DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE ED ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA


Art. 3 - INDICI Dl FABBRICAZIONE

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- rapporto di copertura;
- superficie territoriale.


Per densità edilizia fondiaria:
si intende il volume massimo costruibile per ogni metro quadrato di superficie del lotto.
Per densità edilizia territoriale: si intende il rapporto tra il volume edilizio ammesso e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento. Tale indice si applica in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi.
Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per superficie territoriale si intende l'insieme delle aree comprese nell'ambito di intervento: superfici fondiarie e superfici destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria .

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Art. 4 - DEFINIZIONE E METODI Dl MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

  1. Superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurate in proiezione orizzontale.

  2. Superficie coperta: è la superficie della massima sezione orizzontale del fabbricato con la eventuale detrazione, fino ad una profondità di ml. 1,50, di scale a giorno, di aggetti a giorno e porticati senza sovrastante costruzione.

  3. Altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile. Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, I'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso.

  4. Altezza delle fronti: è l'altezza determinata come al punto precedente aumentata dell'eventuale ulteriore altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto piano o della media dei timpani.

  5. Volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno con inclusione delle logge rientranti più di ml; 1,50 (per la sola parte eccedente questa profondità), ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico, dei volumi tecnici (torri di scale e ascensori, sottotetti non praticabili, camini ecc.) e dei porticati per una profondità non superiore a ml. 1,50.
    Sono da considerare "volumi tecnici": il volume del tetto se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, I'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione e gli impianti tecnologici così come definiti dall'art. 2, comma 60 punto 7.F della legge 23/12/1996 N° 663. 
    Non sono da intendere volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

  6. Numero dei piani: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda), i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano coperti per almeno un lato nel locale sottostante e formino con esso una inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.

  7. Distanza dalle strade: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, come definito dall'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968, ossia inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze, ecc.) nonchè delle strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, fossati, ecc.).
    In caso di porticato la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi.

  8. Distanza dai confini: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta (come definita al punto b), dai confini di proprietà.
    In caso di porticato la distanza dovrà essere calcolata dagli appoggi.
    La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica limitatamente a ml. 1,50,  alle costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo e che presentano un carattere di precarietà non essendo stabilmente infisse al suolo e di semplice smontaggio quali caminetti - barbecue, pergolati e casette in legno e altri elementi di arredo. detti accessori a carattere abitativo dovranno avere una superficie coperta massima di mq. 20,00 per gazebi con una altezza massima di ml. 2,50 e con una superficie coperta massima di mq. 9,00 per le casette, con altezza massima di ml. 2,10. Tali costruzioni non concorrono a calcolo degli indici di fabbricabilità e copertura.
    Le destinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali termiche, lavanderie, cantine ripostigli, ecc.. Il rilascio della concessione è oneroso.
    E' vietata la residenza.
    In casi particolari e documentati da specifiche esigenze, sono ammesse le destinazioni a carattere commerciale ( negozi, magazzini, parcheggi collettivi) e di servizio (ristoranti, bar, taverne, night-clubs) purchè venga realizzato un idoneo impianto di aereazione e climatizzazione.

  9. Distacco tra i fabbricati: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte definite nel presente articolo.
    Nel caso dei porticati, la distanza dovrà essere calcolata dagli appoggi.

  10. Portico soggetto ad uso pubblico: è quello spazio liberamente percorribile, con accesso diretto dalla strada o da spazio pubblico, di altezza non inferiore a 3,00 ml. e per il quale ci sia l'impegno a vincolare l'uso con atto notarile da eseguire prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità.

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Art. 5 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
    riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
    necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
    esistenti.

  2. interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
    l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
    sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
    strutturali dell'organismo stesso ne consentono destinazioni d'uso con essi
    compatibili.
    Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
    elementi costitutivi dell'edificio, I'inserimento degli elementi accessori e degli
    impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

  4. interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
    edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
    organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
    Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
    costitutivi dell'edificio, I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
    elementi ed impianti;

  5. interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente
    tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico
    di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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Art. 6 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZZAZIONI EDILIZIE.

Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente nel rapporto stabilito dal relativo indice.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al vincolo della superficie fondiaria, corrispondente al volume edilizio da costruire.

A tale fine ogni richiesta di concessione deve essere accompagnata da una planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da vincolare.

Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende su mappali (o su mappali antigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona.

Per detti volumi esistenti, la supeficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici.

La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente il vincolo non aedificandi sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può determinare una riduzione della superficie medesima quando lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.

L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni Ditta proprietaria di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti allo scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.

Le Ditte proprietarie possono conterminare di tale superficie fondiaria a loro gradimento e variare tale conterminazione con altro atto di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa.

Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

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Art. 7 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE Dl PROPRIETA' DIVERSE

Le aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene vincolata per effetto degli interventi medesimi possono appartenere anche a più proprietari.

Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione è subordinato al formale consenso dell'utilizzazione prevista da parte dei proprietari rimanenti da costituirsi attraverso apposita convenzione trascritta alla Conservatoria Immobiliare a cura  dei proprietari ed accettata dal Comune.

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Art. 8 - DESTINAZIONI D'USO - DESTlNAZlONi COMMERCIALI PIANO Dl SVILUPPO E ADEGUAMENTO.

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio e nei progetti di lottizzazione.

Essa dovrà risultare conforme a quanto stabilito in appresso dalle presenti norme per le zone cui appartengono le aree di intervento.

Qualsiasi cambiamento alla destinazione d'uso per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione deve essere esso stesso autorizzato e potrà essere concesso soltanto in conformità alla normativa vigente per la relativa zona.

Le installazioni commerciali, comunque previste e consentite per le diverse zone dalle norme che seguono, sono ulteriormente ed opportunamente regolate dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete di vendita di cui alla Legge 11 Giugno 1971 n° 426 sulla disciplina del commercio.

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TITOLO III°- DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE - NORME RELATIVE- ZONIZZAZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 9 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

ll territorio comunale è diviso in zone secondo la seguente classificazione, come risulta dalle planimetrie di progetto:

ZONA A

Centro Storico capoluogo

ZONA A1

Comparti e/o edifici di carattere storico ambientale

ZONA B0

Residenziale estensiva di completamento

ZONA B1

Residenziale semintensiva di completamento

ZONA B2

Residenziale semiestensiva di completamento

ZONA B3

Residenziale-commerciale di completamento

ZONA B

Speciale

ZONA C1A

P.E.E.P. Approvato

ZONA C1B

Piano di lottizzazione residenziale approvat

Zona C2

Residenziale semiestensiva di progetto

Zona D1A

Produttiva di completamento

Zona D1B

Turistico-alberghiera

Zona D1C

Produttiva con P. di L. approvato

Zona D1D

Turistica - Attracco fluviale

Zona D2A

Produttiva di recupero

Zona D2B

Produttiva di progetto

Zona D2C 

Turistico sportiva

Zona E

Agricola

Zona F1

Istruzione

Zona F2

Attrezzature di interesse comune

Zona F3

Verde attrezzato a parco, gioco e sport

Zona F4

Parcheggi

Zona di tutela ambientale
Zona di rispetto stradale e fluviale
Zona di rispetto cimiteriale
Zona di rispetto del depuratore

Zona ferroviaria

Percorsi pedonali

Nuclei e/o edifici di cui all'art. 10 della L.R. 24/85

Ambiti di salvaguardia ambientale

                 

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Art. 10 - ZONA A - CENTRO STORICO CAPOLUOGO

In queste zone, evidenziate da apposita perimetrazione, sono ammessi gli interventi previsti dal Piano particolareggiato vigente.

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Art. 10 BIS - ZONA - BORGO SANTA MAURA

Tutti gli edifici formanti l'antico borgo Santa Maura, sono stati oggetto di schedatura al fine di individuare quei manufatti di pregio per i quali prevedere un recupero e riutilizzo funzionale
. La possibilità di recupero dei fabbricati è finalizzata a una obbligatoria funzione occasionale legata alla particolare posizione del sito. Sono pertanto esclusi utilizzi degli immobili in forma permanente come la residenza primaria, le attività di produzione, le attività commerciali e turistico ricettive che prevedano la presenza a carattere permanente di persone. Tutti gli interventi edilizi, compresi quelli soggetti a semplice comunicazione, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Magistrato, per il Po. A ciascun edificio, sulla base dei parametri riscontrati nella schedatura, è stato assegnato un grado di protezione che identifica la corrispondente categoria di intervento:

  • Restauro (Grado di protezione 1)

  • Risanamento conservativo (Grado di protezione 2)

  • Ristrutturazione edilizia (Grado di protezione 3)

  • Demolizione senza ricostruzione (Grado di protezione 4)

A - RESTAURO (Grado di protezione 1)

Riguarda gli edifici da conservare integralmente, siano essi o meno vincolati ai sensi della legge 1089/39.

L’intervento deve tendere al ripristino dei valori originari e ogni modificazione deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo e con i metodi e le cautele del restauro scientifico.

Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere gli elementi estranei di epoca recente che non rivestono interesse architettonico o contrastino con la comprensione storica dell’edificio.

E’ ammessa la costruzione filologica di parti di edificio eventualmente crollate supportando la richiesta edilizia con foto o disegni di archivio; sulle eventuali demolizioni di sopraelevazioni e superfetazioni non è consentito di realizzare interventi edilizi sostitutivi di alcun tipo.

E’ prescritta la conservazione e/o il ripristino degli spazi liberi del manufatto (corti, aree cortilive, ecc.); all’interno di tali spazi è possibile inserire elementi di arredo a carattere provvisorio quali pergolati in legno o in ferro lavorato, pensiline, ecc. qualora a parere della Commissione Edilizia non arrechino pregiudizio al fabbricato da salvaguardare. Per la piantumazione delle aree cortilive dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi forma di recinzione con la sola eccezione di quelle realizzate con siepi o essenze arbustive.

         

B - RISANAMENTO CONSERVATIVO (Grado di protezione 2)

Gli interventi previsti sono quelli rivolti a conservare integralmente e a ripristinare i caratteri originari degli organismi edilizi e nel contempo assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento strutturale non distruttivo, il ripristino e/o il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranee all’organismo edilizio originario.

In particolare l’intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Conservazione (restauro e ripristino) delle facciate esterne con possibilità di apportare parziali e limitate modifiche con l’inserimento anche di nuove aperture, purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e ne siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico, conservazione dei volumi e delle sagome esistenti, conservazione degli andamenti delle falde del tetto, nonché gli apparati decorativi (cornici, marcapiani, lesene in mattoni a vista);

b) Conservazione dell’impianto verticale strutturale originario;

c) Conservazione e/o ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell’edificio;

d) Restauro e/o ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

e) Possibilità di modificare, per un adeguato riutilizzo, l’impianto distributivo interno con lo spostamento e costruzione di tramezzature e tamponamenti o impalcati di piani; possibilità di modificazione del sistema dei collegamenti interni al fine di consentire una corretta realizzazione dell’impianto distributivo delle nuove unità d’uso;

f) Consolidamento anche attraverso la sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, solai, coperto ecc.);

g) Possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;

h) Obbligo di eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture precarie e stabili che non rivestano interesse o perché non facenti parte integrante dell’organismo originario o perché impediscono la comprensione dei caratteri originali dell’edificio;

i) Obbligo di utilizzare, negli interventi di sostituzione, materiali simili agli originari e, nelle nuove finiture interne materiali caratteristici dell’edilizia civile;

l) E’ prescritta la conservazione e/o il ripristino degli spazi liberi del manufatto (corti, aree cortilive, ecc.); all’interno di tali spazi è possibile inserire elementi di arredo a carattere provvisorio quali pergolati in legno o in ferro lavorato, pensiline, ecc. qualora a parere della Commissione Edilizia non arrechino pregiudizio al fabbricato da salvaguardare. Per la piantumazione delle aree cortilive dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi forma di recinzione con la sola eccezione di quelle realizzate con siepi o essenze arbustive.

 

C - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (Grado di protezione 3)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.

E’ comunque sempre consentito intervenire con la metodologia del restauro e risanamento conservativo.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi impianti con l’esclusione di interventi di generalizzata demolizione e ricostruzione e che comportino modifiche alla sagoma o alla volumetria esistente.

In particolare l’intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Riorganizzazione funzionale dell’edificio con la trasformazione dell’impianto distributivo interno verticale ed orizzontale, l’adeguamento igienico sanitario, la modifica degli elementi strutturali verticali, orizzontali e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell’edificio;

b) Conservazione delle caratteristiche tipologiche delle facciate esterne con la possibilità di modifica delle aperture esistenti compreso anche la realizzazione di nuove aperture purché non vadano a snaturare l’unitarietà delle facciate;

c) Conservazione degli andamenti delle falde del tetto nonché degli apparati decorativi esistenti (cornici, marcapiani, lesene in mattoni a vista);

d) Il rialzamento della cornice di gronda, senza aumento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere per tutti i piani intermedi un’altezza utile di mt. 2,70;

e) La traslazione con sostituzione dei solai privi di particolare carattere architettonico non modificando il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell’edificio;

f) Obbligo di utilizzare, negli interventi di sostituzione, materiali simili agli originari e, nelle nuove finiture interne materiali caratteristici dell’edilizia civile;

g) E’ prescritta la conservazione e/o il ripristino degli spazi liberi del manufatto (corti, aree cortilive, ecc.); all’interno di tali spazi è possibile inserire elementi di arredo a carattere provvisorio quali pergolati in legno o in ferro lavorato, pensiline, ecc. qualora a parere della Commissione Edilizia non arrechino pregiudizio al fabbricato da salvaguardare. Per la piantumazione delle aree cortilive dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi forma di recinzione con la sola eccezione di quelle realizzate con siepi o essenze arbustive.

 

D - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (Grado di protezione 4)

Riguarda gli edifici o parti di essi di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione per il recupero a verde privato delle aree relative o perché la presenza di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ambientale e/o sotto il profilo igienico sanitario.

 

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Art. 11 - ZONA A1 - COMPARTI E/O EDIFlCI Dl INTERESSE STORICO- AMBIENTALE

In queste zone, evidenziate da apposita perimetrazione, sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro conservativo con il mantenimento delle
funzioni esistenti.

Interventi diversi, compresa la modifica di destinazione d'uso, potranno
essere effettuati con la presentazione di un piano di recupero che dovrà salvaguardare e valorizzare il verde esistente e le aree circostanti i manufatti.

Il piano di recupero da presentarsi ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 giugno 1985 n° 61, dovra essere sottoposto a parere vincolante della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di cui alla Legge 1 giugno 1939 n° 1089.


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Art. 11 Bis - ZONA B0 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO 

In questa zona sono consentiti gli insediamenti residenziali, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.

Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali moleste oltre ai magazzini e a quelle attività che, a giudizio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per pericolosità.

L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le opere di completamento.

Si prescrivono le seguenti norme:

Densità edilizia: non deve essere superiore a 1,50 mc/mq.. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è emesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di ml. 2,70 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.

 

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 fuori terra oltre all’eventuale seminterrato.

 

Altezza del fabbricato: non può superare i ml. 7,50.

 

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 30% della superficie fondiaria.

 

Distanza dai confini di proprietà: non deve essere inferiore a ml. 5,00. Può essere consentita la costruzione a confine.

Sono ammesse le soprelevazione in corrispondenza delle murature preesistenti facendo salve le prescrizioni relative alle distanze tra i fabbricati.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica delle distanza dai confini.

 

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica delle distanza dalle strade.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere l'adeguamento ad allineamenti preesistenti.

 

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml. 10,00.

Qualora i fabbricati preesistenti sui lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00.

Tale possibilità in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444, è utilizzabile esclusivamente tra pareti non finestrato per la parte fronteggiante.

Per le sopraelevazione sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con minimo assoluto di ml. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrato per la parte fronteggiante.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica della distanza tra i fabbricati.

Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.

Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61.


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Art. 12 - ZONA B1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA Dl COMPLETAMENTO

In questa zona sono consentiti gli insediamenti residenziali, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.

Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali moleste oltre ai magazzini e a quelle attività che, a giudizio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per pericolosità.

L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le opere di completamento.
Si prescrivono le seguenti norme:

Densità edilizia: non deve essere superiore a 2,50 mc/mq.. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è amesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di ml. 2,70 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 3 compreso il piano terra adibito a negozi.

Altezza del fabbricato: non può superare i ml. 10,50.

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: non deve essere inferiore a ml. 5,00. Può essere consentita la costruzione a confine.
Sono ammesse le soprelevazione in corrispondenza delle murature preesistenti
facendo salve le prescrizioni relative alle distanze tra i fabbricati.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70
e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica delle distanza dai confini.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 è comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica delle distanza dalle strade.
Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere l'adeguamento
ad all'allineamenti preesistenti.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml. 10,00.
Qualora i fabbricati preesistenti sui lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00.
Tale possibilità in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444, è utilizzabile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
Per le sopraelevazione sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con minimo assoluto di ml. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica della distanza tra i fabbricati.
Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.
Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi
dell'art. 23 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61.

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Art. 13 - ZONA B2 - RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA Dl COMPLETAMENTO

In queste zone sono consentiti gli insediamenti residenziali, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali moleste oltre ai magazzini e a quelle attività che, a giudizio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per pericolosità.
L'edificazione e subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
Si prescrivono le seguenti norme:

Densità edilizia: non deve essere superiore a 2,00 mc/mq.. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è amesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di ml. 2,70 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 oltre al piano terra adibito a negozi oppure a 3 abitabili fuori terra.

Altezza del fabbricato: non può superare i ml. 10,50.

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: non deve essere inferiore a ml. 5,00. Può essere consentita la costruzione a confine.
Sono ammesse le soprelevazione in corrispondenza delle murature preesistenti
facendo salve le prescrizioni relative alle distanze tra i fabbricati.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70
e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica delle distanza dai confini.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 è comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica delle distanza dalle strade.
Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere l'adeguamento
ad all'allineamenti preesistenti.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml. 10,00.
Qualora i fabbricati preesistenti sui lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00.
Tale possibilità in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444, è utilizzabile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
Per le sopraelevazione sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con minimo assoluto di ml. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica della distanza tra i fabbricati.
Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.
Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi
dell'art. 23 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61.

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Art. 14 - ZONA B3 - RESIDENZIALE - COMMERCIALE Dl COMPLETAMENTO

In queste zone è consentita la residenza congiuntamente alle attività terziarie tipiche delle aree centrali urbane (negozi, uffici, ristoranti, alberghi, ecc.).

L'edificazione è  subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento .


Si prescrivono le seguenti norme:

Densità edilizia:

  1. per la realizzazione di edifici esclusivamente residenziali non deve essere superiore a 2,00 mc/mq..

  2. per la realizzazione di edifici residenziali con la presenza di attività terziarie:  non deve essere superiore a 3,00 mc/mq. La volumetria eccedente la densità edilizia di  2,00 mc/mq. può essere solamente destinata a funzioni terziarie

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 3 oltre al piano terra adibito a negozi oppure a 4 abitabili fuori terra.

Altezza del fabbricato: non può superare i ml. 13,50.

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: non deve essere inferiore a ml. 5,00. Può essere consentita la costruzione a confine per le murature in aderenza.
Sono ammesse le soprelevazione in corrispondenza delle murature preesistenti
facendo salve le prescrizioni relative alle distanze tra i fabbricati.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70
e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica delle distanza dai confini.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 è comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato nella verifica delle distanza dalle strade.
Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere l'adeguamento
ad all'allineamenti preesistenti.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml. 10,00.
Qualora i fabbricati preesistenti sui lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 ml. dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00.
Tale possibilità in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444, è utilizzabile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
Per le sopraelevazione sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con minimo assoluto di ml. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene
considerato nella verifica della distanza tra i fabbricati.
Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.
Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi
dell'art. 23 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61.

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Art.14 bis - ZONA B - SPECIALE

In tali zone sono di norma consentiti:

  1. Interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della Legge 457/1978.

  2. Ampliamenti fino ad un massimo di 800 mc. per unità  abitativa od edilizia.

  3. Destinazioni d'uso a residenza, oltre a servizi per la residenza, attività commerciali ed artigianali purchè non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro nella zona.

Modalità degli ampliamenti
Gli ampliamenti di cui al punto 2) sono consentiti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare o per suddivisione del medesimo fino ad un massimo di due unità.
Gli ampliamenti e le sopraelevazione sono consentiti in allestimento verticale ed orizzontale sul prolungamento del fronte principale e degli altri lati sino ad un massimo di ml. 5,00 dal confine di proprietà e ml. 10,00 dal fabbricato. Per quanto riguarda l'aspetto morfologico, I'ampliamento dovrà uniformarsi nei materiali, forme e colori, alle preesistenze.


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Art. 15 - ZONA C1A - P.E.E.P. APPROVATO - P.E.E.P. Dl PROGETTO

Entro le zone C1A rimangono valide le norme di riferimento dello strumento
attuativo approvato.

Per eventuali varianti generali del P.E.E.P. approvato e per la formazione del P.E.E.P. di progetto valgono le norme di riferimento della
Zona C2.


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Art. 16 - ZONA C1B - PIANO Dl LOTTIZZAZIONE APPROVATO

Entro tali zone rimangono valide le norme di riferimento dello strumento attuativo approvato, al fine di evitare difficoltà di gestione amministrative ed eventuali scompensi di aree per standards, trattandosi di P. di L. elaborati in conformità al precedente P. di F.

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Art. 17 - (STRALCIATO)



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Art. 18 - (STRALCIATO)

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Art. 19 - ZONA C2 - RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA Dl PROGETTO

In queste zone sono consentiti gli insediamenti residenziali, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non moleste e non recanti pregiudizio al decoro.

Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali moleste oltre ai magazzini e a quelle attività che, a giudizio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per pericolosità.

L'edificazione e subordinata all'approvazione e relativa realizzazione di un piano attuativo.

Si prescrivono le seguenti norme:

Densità territoriale: non deve superare 1,2 mc/mq.;

Numero dei Piani abitabili: non potrà essere superiore a 3 compreso l'eventuale
piano terra adibito a negozi.

Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50.

Percentuale area coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00. Può essere consentita la costruzione a confine per le murature in aderenza;

Distanza dal cilio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 7,00; a mt. 7,50 per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con larghezza maggiore a ml. 15,00;

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml. 1 0,00.
Nelle nuove costruzioni, lavanderie, e autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale.
Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di
edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi
dell'Art. 23 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n° 61.

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Art. 20 - ZONA D1A - PRODUTTIVA Dl COMPLETAMENTO

La zona di cui al titolo è destinata ad edifici a carattere produttivo e/o commerciale, con particolare riferimento a negozi, mostre, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di ricerca ed analisi, uffici, attività di produzione artigianale con relativi punti vendita. E' consentita l'edificazione dell'alloggio per il personale addetto alla sorveglianza e gestione delle strutture presenti nell'area.

Gli alloggi non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva o di vendita; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico con le strutture artigianati commerciali e possibilmente in aderenza con le stesse.

Per i fabbricati residenziali esistenti in questa zona, I'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima intema di ml. 2,70 comportante una variazione dell'altezza e del volume complessivo degli edifici non viene considerata nella verifica della distanza dai confini, dalla distanza dalle strade, dai fabbricati o corpi di fabbrica e nel calcolo planovolumetrico.

L'utilizzazione dell'area potrà-avvenire con intervento diretto (concessione edilizia).

Dovranno in ogni caso essere assicurate le superficie per gli standards urbanistici previste dalla legge regionale 27 Giugno 1 985 n° 61.
Sono inoltre prescritte le seguenti norme:

Percentuale area coperta: non potranno superare il 50% della superficie del lotto.

Altezza massima: non dovrà essere superiore a ml. 8,00 esclusi i volumi tecnici.
Potranno essere consentite altezza superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi.

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00. E' consentita I'edificazione sul confine nel caso di costruzioni in aderenza.

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore a ml.10,00.


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Art. 21 - ZONA D1B - TURISTICO ALBERGHIERA

La zona di cui al titolo è destinata ad accogliere edifici ed attrezzature connesse all'ospitalità (bar, ristoranti, alberghi, ecc.). E' ammesso un alloggio per ogni unità fino ad un valore massimo di mc. 500.

L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ed in ogni caso in conformità alle disposizioni vigenti per le zone di completamento.

Nelle aree dovranno essere collocati organicamente gli standars urbanistici prescritti dalla legge 06.08.1971 n° 765, dal D.M. 02.04.1968 n° 1444 e dalla legge regionale 61/85.

Si prescrivono le seguenti norrne:

Densità fondiaria: non deve superare i 1,2 mc/mq.

Numero dei piani: non deve essere superiore a 2 fuori terra.

Altezza dei fabbricati: non può superare i ml. 7,50.

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a ml. 5,00 o a confine.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 20,00.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a ml.10,00

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Art. 22 - ZONA D1c - PRODUTTIVA CON P.d.L. APPROVATO

Entro tali zone rimangono valide le norme di riferimento del piano attuativo approvato al fine di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di aree per standars, trattandosi di piani di lottizzazione elaborati sulla
base del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.


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Art. 23 - ZONA D1 D - TURISTICA - ATTRACCO FLUVIALE

La zona di cui al titolo è prevista dove le particolari caratteristiche delle arginature e dei fondali consentono la presenza di un approdo per natanti fluviali da diporto.

La formazione di tutti gli impianti e le attrezzature dovranno essere poste su una struttura galleggiante.

Le richieste di autorizzazione per la formazione delle opere dovranno essere
accompagnate da nulla osta del competente Ufficio Operativo del Magistrato del Po.

Potrà essere consentita la formazione di deposito carburante per il rifornimento delle imbarcazioni purchè siano garantite le relative norme di sicurezza e gli impianti siano espressamente autorizzati, oltre che dal Magistrato del Po, anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che, con l'ultimazione dei lavori, dovrà dichiararne la conformità con uno specifico collaudo.

Potrà essere consentita la realizzazione di un punto ristoro finalizzato alle attività di diporto.

Al momento del ritiro delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie dovrà essere sottoscritto dai richiedenti uno specifico impegno, regolarmente registrato e trascritto, che garantisca la rimozione in qualsiasi momento degli impianti e/o
edifici (galleggianti e fissi) a proprie cure e spese.

Tale richiesta, finalizzata alla eventuale attuazione di lavori pubblici o alla salvaguardia della pubblica incolumità, potrà essere fatta sia dall'Amministrazione
Comunale di Polesella che dal Magistrato per il Po di Rovigo.


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Art. 23 Bis - ATTIVITA’ CENSITE DALLA L.R. N° 11/87

Gli interventi ammessi per le attività già censite ai sensi della L.R. n° 11/87 sono quelli dettati dalle apposite schede approvate.

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Art. 24 - ZONA D2A - PRODUTTIVA Dl RECUPERO

Le zone di cui al titolo, comprendenti le aree e i fabbricati di un ex
zuccherificio, sono assoggettate alla formazione di uno strumento urbanistico
attuativo (Piano Particolareggiato o Piano di Recupero) in grado di produrre una^
ipotesi di utilizzo complessivo della zona stessa determinando conseguentemente
il recupero di alcuni manufatti inseriti nella classificazione delle archeologie
industriali.

Il Piano Attuativo potra prevedere anche funzioni di natura commerciale e
dovrà essere disposto con l'osservanza delle norme della zona D1A.

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Art. 25 - ZONA D2B - PRODUTTIVA Dl PROGETTO

La zona di cui al titolo è destinata ad edifici a carattere produttivo e/o commerciale, con particolare riferimento a negozi, mostre, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di ricerca e analisi, uffici, attività di produzione artigianale con relativi punti di vendita.

E' consentita l'edificazione dell'alloggio per il personale addetto alla sorveglianza e gestione delle strutture presenti nell'area.

Gli alloggi non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva o di vendita; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico con le strutture artigianali-commerciale e possibilmente in aderenza con esse.

L'edificazione è subordinata all'approvazione e relativa realizzazione di un piano attuativo che dovrà assicurare le superfici per standards urbanistici previste dalla legge regionale 27 Giugno 1985 n° 61.

Sono inoltre prescritte le seguenti norme:

Percentuale area coperta: non potranno superare il 50% della superficie del lotto.

Altezza massima: non dovrà essere superiore a ml. 8,00 esclusi i volumi tecnici. Potranno essere consentite altezza superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi.

Distanza dai confini di proprietà: non puo essere inferiore a ml. 5,00. E' consentita l'edificazione sul confine nel caso di costruzioni in aderenza.

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore a ml. 1 0,00.

Minori distanze tra i fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici, ai sensi
dell'Art. 23 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n° 61.

Per i piani urbanistici attuativi, già adottati dal Consiglio Comunale in conformità al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, rimangono valide le specifiche norme di riferimenti fino alla completa attuazione del piano medesimo.

Nel caso di presentazione di varianti sostanziali dei sopracitati piani attuativi, gli
stessi dovranno essere adeguati alle norme del presente articolo.

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Art. 26 - ZONA D2c - TURISTICO-SPORTIVA

La zona di cui al titolo è  stata individuata dove la particolare conformazione territoriale comporta una spiccata vocazione per particolari attività comprendenti
impianti sportivi all'aperto, piccoli maneggi, ecc..

L'uso dell'area può avvenire con concessione edilizia diretta in conformità ad un piano-guida complessivo dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.

Il piano-giuda deve prevedere l'uso di tutta la zona.

La volumetria da realizzarsi per elementi di servizio alle attività (spogliatoi, magazzini, locali di ristoro, ambulatorio di pronto soccorso), non potranno superare una densità edilizia territoriale di 0,05 mc/mq. e dovranno essere realizzate con strutture mobili con platea superficiale.

E' ammessa la costruzione della casa del custode, avente una cubatura massima di 500 mc.; per tale edificio è consentito l'uso di sistemi costruttivi a materiali tradizionali. Qualsiasi edificazione potrà avvenire unicamente oltre i 50 mt. dall'unghia arginale del PO.

Altezza massima: non dovrà essere superiore a mt. 3,50 altezze superiori potranno essere previste per le strutture tecniche relative agli impianti sportivi. Il piano attuativo potrà prevedere, a seguito di documentate esigenze altezze superiori relativamente ad impianti sportivi.

Distanza dai confini di proprietà: non puo essere inferiore a ml. 5,00.

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

Distanza i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà esser inferiore a ml. 10,00.

Dovranno essere realizzati degli standards urbanistici (parcheggi e verde pubblico) in misura non inferiore al 10% dell'area di intervento.

Per gli edifici residenziali, esistenti alla adozione del P.R.G. all'interno dell'area e ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonchè la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità, di tutela della pubblica incolumità o di forza maggiore. E' anche ammesso l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.

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Art. 27 - ZONA E - AGRICOLA

L'edificazione in zona agricola è regolamentata dalla Legge Regionale 5 Marzo 1985 n° 24 e dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste per le singole sottozone (E1, E2, E3, E4, E5,).

Si prescrivono le seguenti norme di carattere generale:

Altezza massima: ml. 8,50 ad eccezione di costruzioni particolari o speciali, come silos, serbatoi idrici, ecc.;

Distacco dagli edifici: non può essere inferiore a ml. 10,00.

Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai ml. 5,00 ml. dal confine di proprietà è ammesso il rispetto dei soli 5,00 ml. dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'Art. 9 punto 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444, è possibile es