REGOLAMENTO EDILIZIO PARTE I^ - Disposizioni generali
TITOLO I° - Natura e scopi del Regolamento . Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento
TITOLO II° -Autorizzazioni urbanistiche ed edilizie
TITOLO III° - Concessione della Commissione Edilizia TITOLO IV° - Esecuzione e controllo delle opere
TITOLO V° - Uso dei fabbricati e dei manufatti
PARTE SECONDA - Norme relative alla edificazione TITOLO I° - Aspetto esterno degli edifici e degli spazi
TITOLO II° - Prescrizioni di carattere speciale PARTE TERZA - Norme igienico - sanitarie TITOLO I° - Prescrizioni igienico-costruttive
TITOLO II° - Fognature TITOLO III° - Requisiti degli ambienti interni TITOLO IV° - Costruzioni di speciale destinazione
PARTE QUARTA - Stabilità e sicurezza delle costruzioni TITOLO I° - Norme di buona costruzione TITOLO II° - Prevenzione dai pericoli di incendio
TITOLO III° - Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie e finali TITOLO I° - Disposizioni trasnsitorie TITOLO II° - Disposizioni finali
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| TITOLO I° - Natura e scopi del Regolamento Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento Articolo 1 - CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il regolamento edilizio, quale provvedimento normativo di livello secondario, costituisce elemento di specificazione ed integrazione delle leggi che disciplinano l'assetto e l'uso del territorio. Il presente regolamento contiene, pertanto, le norme intese a disciplinare la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale in applicazione della legislazione nazionale e regionale. Alle norme del Regolamento Edilizio è obbligatorio fare riferimento ed è vincolante la loro osservanza per l'esecuzione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia nell'ambito del territorio comunale di POLESELLA. Articolo 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO Sulla disciplina delle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, si richiamano, oltre che le disposizioni del presente Regolamento, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di:
Articolo 3 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI, E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni entrati in violazione delle vigenti leggi. La concessione edilizia si intende accordata sotto riserva dei diritti di terzi e non esonera il proprietario, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere ingegneri o architetti o geometri o periti edili, periti agrari o dottori in agraria abilitati ad esercitare la professione ciascuno nel suo ambito, stabilito per legge, delle rispettive competenze, e iscritti ai rispettivi albi professionali. Per chiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengono presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che i direttori dei lavori o collaudatori o ispettori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà ed operino in difformità dalle vigenti norme o dal progetto approvato. Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore dei lavori o dell'esecutore delle opere devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale. I subentranti, per dare effetto alle sostituzioni, sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione da edificare e gli elaborati di progetto. TITOLO II° - AUTORIZZAZIONE URBANISTICHE ED EDILIZIE Articolo 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE L'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia nel territorio comunale è soggetta al rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia. In particolare gli interventi sono soggetti al rilascio di: 1) un'autorizzazione gratuita per:
2) un'autorizzazione comportante la corresponsione di un contributo, corrispondente alla differenza tra la precedente e la nuova destinazione, in caso di variazioni d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate, quando essa non sia incompatibile con le caratteristiche della zona in quanto consentita dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale; 3) una concessione gratuita, nei casi e secondo le modalità di cui all'Art. 9 della Legge 28 Gennaio 1977, n° 10, sempre che ai sensi del precedente punto 1) non sia previsto il rilascio di un'autorizzazione; 4) una concessione comportante la corresponsione di un contributo negli altri casi. Non sono soggetti a concessione ne ad autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell'Art. 31 della L. 5 Agosto 1978, n° 457; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, nonché le opere contemporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiamo carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati nonché gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo. In particolare non sono soggette a concessione o ad autorizzazione: a) le opere ordinate dal Sindaco per motivi di assoluta urgenza o necessità; b) la costruzione di baracche nei cantieri autorizzati; c) le protezioni stagionali nelle zone agricole. Articolo 5 - OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su area del demanio statale si applicano le disposizioni dell'Articolo 81 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616, e spetta al Presidente della Giunta Regionale l'esercizio delle competenze di cui al secondo, terzo e quarto comma di detto articolo. Per gli immobili di proprietà dello stato sono date altresì concessioni ed autorizzazioni a coloro che siano muniti di titolo di godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione. Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione o di Enti o aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dell'opera da parte dei competenti organi regionali è subordinata, previo parere dei comuni interessati, all'accertamento della sua conformità alla disciplina urbanistica vigente e sostituisce l'autorizzazione o la concessione altrimenti richiesta. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'approvazione dell'opera da parte del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, sostituisce l'autorizzazione o concessione edilizia. Articolo 6 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O DI CONCESSIONE - RICHIESTA DI GIUDIZIO PRELIMINARE - COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE Le domande di concessione o di autorizzazione, firmate dai proprietari degli immobili o dagli aventi titolo in base ad altro diritto reale o anche ad un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare, bollate a termini di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune, e corredate della prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., disposti a termini di legge e di regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco con allegata la documentazione elencata al successivo articolo. Le copie di tutti gli elaborati e questionari tecnici devono essere firmate per esteso dal richiedente, dal proprietario dell'area o titolare di idoneo diritto, e dal tecnico progettista. I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori. Nella domanda deve essere indicato il domicilio dei firmatari. Qualora la documentazione allegata alla domanda risultasse incompleta o non idonea, sarà data tempestiva comunicazione agli interessati che dovranno provvedere di conseguenza. Il Sindaco richiede, ove necessario, il parere e/o l'autorizzazione di altri Enti od organi competenti, e ne da comunicazione al richiedente. Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda in bollo, sottoscritto dal proprietario e dal progettista, intesa ad ottenere un giudizio preliminare, sia sotto l'aspetto urbanistico che comparativo, che non impegna in alcun modo il Comune. Le richieste di concessione su terreni soggetti alla realizzazione di un piano attuativo devono riportare espressamente gli estremi dell'approvazione del piano ad essere fornite di stralcio planimetrico e normativo dello strumento approvato e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le eventuali previsioni planivolumetriche. Fatti salvi gli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 Giugno 1939 n° 1089, 29 Giugno 1939 n° 1497, e 16 Aprile 1937 n° 171, i lavori relativi alle opere interne di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, purché non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati o con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma in aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, quando riguardino edifici compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, ne rispettino le originarie caratteristiche costruttive, possono essere iniziati, trascorsi 30 giorni dalla presentazione al Sindaco, da parte del titolare, di una relazione corredata da una documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, che elenchi le opere preventivamente e ne osservi la conformità alle prescrizioni di cui al presente comma, nonché alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. Articolo 7 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Per le nuove costruzioni oggetto di concessione edilizia devono essere presentati i seguenti elaborati:
Nel caso di interventi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui ai punti f), g), h) e i) possono essere rappresentati in scala 1:200. Tutti gli elaborati devono essere presentati al Sindaco in almeno 3 copie oltre ad eventuali copie richieste per pareri o autorizzazione di altri Enti, o organi competenti (Soprintendenza ai Monumenti, Commissione Provinciale Beni Ambientali, Amministrazione Provinciale, U.L.S.S., ecc.). Per gli edifici di parziale intervento, per le recinzioni e per gli interventi oggetto di autorizzazione, devono essere presentati tutti gli elaborati, fra quelli indicati precedentemente, che possono permettere l'esatta indicazione delle opere da realizzare, una corretta istruttoria della pratica edilizia e l'eventuale calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. E' comunque facoltà del Sindaco chiedere ulteriori delucidazioni a mezzo di relazioni illustrative, grafici, fotografie e comunque di ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione delle opere oggetto di autorizzazione e/o concessione edilizia. Articolo 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate dal Sindaco previo parere della Commissione Edilizia Comunale. Le determinazioni del Sindaco sulle istanze di concessione o autorizzazione, motivate in caso di diniego, devono essere notificate al richiedente entro 60 giorni, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del precedente articolo 4, e, se gli altri casi, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal Sindaco; l'interruzione del termine è consentita una sola volta. I termini di cui al comma precedente sono da considerare al netto dei tempi relativi alla richiesta di pareri o autorizzazioni dovuti ad altri enti ed organismi a termini di legge, quali il parere dell'U.L.S.S., della Soprintendenza ai monumenti, della Commissione Provinciale Beni Ambientali, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Amministrazione Provinciale dell'ANAS, ecc.. Qualora il Sindaco non si pronunci nel termine previsto dal presente articolo, il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, intendendosi accolta la relativa istanza, oppure ha facoltà di ricorrere al Presidente della Provincia entro i successivi 60 giorni. L'esecuzione dei lavori in regime di silenzio-approvazione può aver luogo solo quando:
Nel caso di ricorso al Presidente della Provincia, lo stesso Presidente, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, da inviarsi entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia, o, altrimenti, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'Art. 14 della L.R. 61/85, provvede entro il termine di 60 giorni. La scelta della procedura del silenzio-approvazione preclude l'uso del ricorso al Presidente della Provincia e viceversa. La concessione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge del presente regolamento, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo. Le concessioni edilizie comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. L'incidenza di tali oneri, le modalità per il pagamento e i casi di scomputo e gratuità sono regolamentati dalla Legge 28/01/1977 n° 10 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge Regionale 27/06/1985 n° 61. La concessione viene pubblicata in estratto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal primo giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa, ed è disponibile, con i relativi atti di progetto, presso la sede comunale, dove chiunque può prendere visione, previa domanda scritta al Sindaco. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria, in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, gravato di relativo vincolo. La concessione o l'autorizzazione devono essere ritirate, a pena di decorrenza, entro 120 giorni dalla notifica dell'ammissibilità per il loro rilascio. Articolo 9 - PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA L'autorizzazione all'attuazione dei piani attuativi di iniziativa privata di cui al punto 2) dell'Art. 11 della Legge Regionale 27/06/1985 n° 61 viene rilasciata dal Sindaco, o da assessore a tale scopo delegato, dopo che sia stata espletata la relativa procedura prescritta dalla Legge Regionale 61/85 e dopo che la convenzione o atto unilaterale d'obbligo siano stati registrati e trascritti. L'atto di convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa che le norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione. Nella convenzione sono determinate le eventuali aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, a carico del lottizzante, calcolata in base a criteri generali o determinati dal Comune con apposita delibera consiliare. La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione dello schema di convenzione redatto ai sensi della Legge Regionale 61/85, delle norme di attuazione del P.R.G. e del presente regolamento, sottoscritta dal richiedente e corredata dei documenti comprovanti la proprietà o altro titolo derivante da diritto reale o personale compatibile con l'intervento da realizzare. Articolo 10 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO La concessione e/o autorizzazione rilasciate, congiuntamente agli elaborati allegati, firmati dal Sindaco o dall'assessore a tale compito delegato, devono essere esibiti agli agenti predisposti al controllo. In ogni cantiere deve essere apposto, all'esterno e ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di ml. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da realizzare; b) il progettista; c) il Direttore dei Lavori; d) l'Assuntore dei Lavori; e) il titolare e gli estremi della concessione e/o autorizzazione. Articolo 11 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE Nell'atto di concessione e/o autorizzazione devono essere fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla notifica; il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di abitabilità o agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori, non può essere superiore a 3 anni da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere pubbliche da finanziarie in più esercizi. L'interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore determina la sospensione del termine di ultimazione dei lavori per la durata dell'interruzione, purché questa sia debitamente comunicata al Comune. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare della concessione o autorizzazione consente al Sindaco l'emanazione di un provvedimento motivato di proroga. Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione o autorizzazione concernente la parte non ultimata. La concessione e l'autorizzazione, trasferibili ai successori o aventi causa, sono irrevocabili, fatti salvi i casi di decadenza indicati al sesto comma dell'Art. 4 della Legge 28 Gennaio 1977, n° 10 e della Legge 27/06/1985 n° 61.
TITOLO III° - COMMISSIONE EDILIZIA Articolo 12 - ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Previo esame istruttorio da parte degli Uffici Comunali, che esprimono per iscritto sul modello di cui all'articolo 6 il proprio referto, le richieste di autorizzazione e/o concessione edilizia, complete dei relativi elaborati e dei dovuti pareri di altri enti od organi, vengono presentate alla Commissione Edilizia che esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetici ed ambientali. La Commissione esprime altresì il proprio parere sull'annullamento delle concessioni o delle autorizzazioni e sugli atti relativi alle sanzioni di cui al titolo V° Capo III° della L.R. 27/06/85 N° 61. Articolo 13 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione è composta di due membri di diritto e di quattro membri eletti dal Consiglio Comunale. Sono membri di diritto:
La nomina degli esperti è effettuata con voto limitato a uno, garantendo comunque l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza. Assiste alle sedute, come Segretario, e ne redige i verbali, un funzionario comunale, senza diritto di voto. I membri elettivi durano in carico un periodo massimo di 5 anni, sono rieleggibili, ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di 1° o 2° grado, o affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione. Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio Comunale delibera sulla entità di tale gettone. Articolo 14 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente almeno ogni mese, e comunque ogni volta che il Presidente lo creda opportuno, dandone avviso scritto ai componenti. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del Segretario e di almeno 3 membri. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e prevede alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La Commissione potrà convocare, anche su loro domanda, qualora ne ravvisi la opportunità, i firmatari delle richieste di concessione e/o autorizzazione assistiti dai loro Progettisti. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi al fine di acquisire, tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. Il Presidente ha facoltà di indicare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti. Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da questi e dal Presidente. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. Quando il Sindaco, o l'Assessore a ciò delegato, assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa. TITOLO IV° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Articolo 15 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO Il Titolare della concessione, prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati. L'Assuntore dei Lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Articolo 16 - INIZIO E TERMINI DEI LAVORI Il Titolare della Concessione o dell'autorizzazione deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio e di ultimazione. Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di regolare esecuzione dell'opera. Negli altri casi per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del secondo comma del presente articolo. Nel caso di demolizione parziale o totale di edifici, la dichiarazione di inizio dei lavori può essere omessa. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione stipulata per la realizzazione del piano attuativo. In mancanza delle dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte, come data di inizio dei lavori, data della concessione o della autorizzazione a lottizzare e, come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale. Qualora nelle domande di concessione e/o autorizzazione non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei Lavori, essi devono risultare nella denuncia di inizio dei lavori. In tal caso la denuncia di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenere l'indicazione del domicilio e relativo codice fiscale. Entro dieci giorni dalla denuncia di inizio dei lavori il tecnico comunale a ciò delegato effettua il sopralluogo per i necessari accertamenti e redige un apposito verbale firmato anche dal proprietario, dal direttore e dall'assuntore dei lavori Articolo 17 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria la occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. Il Sindaco ha facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato. Articolo 18 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI Il Sindaco esercita sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dalla concessione o autorizzazione rilasciata o tacitamente assentita. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale, nonché al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Articolo 19 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA' Il Sindaco, in presenza di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, o in assenza o in difformità alla concessione e autorizzazione rilasciata o tacitamente assentita, attua i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto previsto al capo III° della Legge 27 Giugno 1985 n° 61. Articolo 20 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE La concessione edilizia può essere annullata dal Sindaco, in virtù del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, per motivi di illegittimità concernenti la violazione di prescrizioni sostanziale contenute nelle leggi urbanistiche vigenti, nello strumento urbanistico generale (P.G.R.) e nel presente regolamento edilizio. La concessione o l'autorizzazione possono essere annullate anche nel caso di falsa o alterata rappresentazione dello stato dei luoghi. Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Sindaco dovrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale. TITOLO V° - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI Articolo 21 - CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici per le quali è richiesta la concessione edilizia, non possono essere abitate o usate senza il rilascio, da parte del Sindaco, di un certificato rispettivamente di abitabilità o agibilità. Il certificato è rilasciato, a norma delle leggi vigenti, dopo che sia accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell'istanza tacitamente assentita, nonché alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione. La verifica di conformità è eseguita con una ispezione del Responsabile del settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. e dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o di un tecnico a ciò delegato, che redigono un parere scritto, motivato in caso di valutazione negativa, da sottoporre al Sindaco per il rilascio dei certificati. Il titolare della concessione edilizia nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o di agibilità deve allegare alla domanda:
Il Sindaco ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal precedente punto a). Per i fini attuativi di iniziativa privata, il collaudo delle opere di urbanizzazione viene eseguito con le modalità previste dalla convenzione. Il Sindaco è tenuto ha comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta dei certificati di abitabilità e/o agibilità; le istanze si intendono accolte in caso di inutile decorso del termine. PARTE SECONDA - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE
TITOLO I° - Aspetto esterno degli edifici e degli spazi
Articolo 22 - DECORO DEGLI EDIFICI Le costruzione devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente regolamento. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Articolo 23 - DECORO DEGLI SPAZI Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. La modifica delle quote altimetriche dei terreni (spazi liberi) deve essere in armonia con il contesto ambientale rispettando le linee architettoniche dei fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti circostanti; tale sistemazione deve essere regolarmente autorizzata. E' ammessa l'affissione dei manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Articolo 24 - CAVE Si richiamano le disposizioni della L.R. 07.09.1982, n. 44.
Articolo 25 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLA FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
Nelle via di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico: ad una altezza inferiore a ml. 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno. Articolo 26 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano coperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono essere sempre munite di opportune difese. Articolo 27 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Articolo 28 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE
Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
Si specifica che in presenza di lotti con piani altimetrici diversi, l'altezza delle recinzioni si deve misurare dal livello inferiore. Articolo 29 - ALBERATURE
Tutti gli spazi coperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde, possibilmente arborato. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. Articolo 30 - COPERTURE Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Sono di norma vietate le coperture piane, a falde sfalsate e quelle con falde rivolte verso l'interno, che saranno ammesse solo in casi di rilevante e comprovante impegno architettonico. Articolo 31 - SCALE ESTERNE Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima di ml. 4,00 del piano campagna. Possono superare tale limite esclusivamente le scale esterne di tipologie edilizie con distribuzione a ballatoio purché a servizio di almeno quattro alloggi per piano. Articolo 32 - MARCIAPIEDI Per le parti già edificate laddove esistano le possibilità e se ne ravvisi la necessità il Sindaco può imporre la costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di ml. 2,00. Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Per le parti comprese in piani di lottizzazione convenzionata, i marciapiedi costituiscono opera di urbanizzazione primaria il cui onere è a carico del lottizzante. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti. Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Articolo 33 - PORTICI I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idonea dal Comune. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario con esclusione di quelle relative al piano di calpestio. Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spetta la manutenzione dell'impianto di illuminazione e degli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito. L'ampiezza dei portici misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro di eventuali vetrine di fondo, non può essere minore a ml. 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80. Articolo 33 bis - CORTILI - POZZI LUCE Quando nel suo sviluppo planimetrico un fabbricato comprende aree libere (cortili), verso le quali si aprono finestre ed altri vani, tali aree potranno, nell'ambito della zona residenziale urbana, essere anche chiuse, cioè interamente circoscritte dai muri delle facciate secondarie dell'edificio. In tutti i casi la superficie complessiva delle facciate in giro non dovrà mai superare l'area sei volte della zona racchiusa, né questa dovrà avere alcuna sua dimensione inferiore a mt. 6,00. Si intenderà per piano del cortile quello del pavimento più basso locale di abitazione illuminato dal cortile stesso, escludendo cioè quei sottostanti locali, nei quali, a giudizio della Commissione Edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da fare escludere in via assoluta la permanenza della persona. La pianta del cortile non dovrà avere rientranze tra muri di ampiezza inferiore a mt. quattro, né di profondità maggiore della larghezza effettiva. Quando un cortile confina con un tratto del suo perimetro con spazi edificabili, sebbene non ancora edificati, di altrui proprietà, e perciò non suscettibili di essere considerati cortili, si considera il cortile stesso, agli effetti delle misure obbligatorie stabilite dal presente articolo, chiuso, lungo quel tratto del perimetro stesso da un muro di altezza massima consentita, tenuto conto della larghezza della strada vicina, della distanza da questa e della categoria della zona. Articolo 33 ter - CHIOSTRINE La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di ml. 3,00. Deve essere prevista adeguata pavimentazione ed essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno. TITOLO II° - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE Articolo 34 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE Oltre gli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico artistico concernenti gli immobili vincolanti, il Sindaco può richiedere il preventivo nulla osta delle competenti Soprintendenza e/o della Commissione Provinciale dei Beni Ambientali per tutte le opere ricadenti: a) nelle zone agricole contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio, ancorché non vincolate; b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con le preesistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, in attesa che gli specifici strumenti attuativi stabiliscano norme precise, si demanda alla C.E. la definizione di indirizzi in ordine a materiali, modi di illuminazione (diretta o indiretta) dimensioni e posizionamenti atti a garantire che tali elementi non contrastino con le caratteristiche ambientali o monumentali del patrimonio esistente. Articolo 35 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO ARTISTICO Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve immediatamente essere denunciato al Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso per un periodo massimo di 30 giorni, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Articolo 36 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengono distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. Articolo 37 - NUMERI CIVICI
All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente articolo 21, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina. La spesa conseguente è a carico del privato interessato. E' riservata comunque la facoltà al Comune di variare la numerazione o di sostituire la segnaletica relativa.
PARTE TERZA - Norme igienico-sanitarie TITOLO I° - Prescrizioni igienico-costruttive Articolo 38 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti. In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno. E' vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconusciuta dall'U.L.S.S. e dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Comune. Articolo 39 - TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado. Articolo 40 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA' Tutti gli edifici dovranno essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative sovrastrutture devono essere pertanto isolate dalla fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità. I locali del piano terra abitabili devono essere sopraelevati rispetto al terreno circostante. I pavimenti relativi devono essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su sol |